Certificazione Energetica: Milano e Provincia | Monza e Brianza

Cerca
Close this search box.

Attestato di prestazione energetica: differenza tra APE e ACE

Quando si parla di riqualificazione energetica e ristrutturazione dell’impianto termico dell’edificio secondo le normative vigenti si fa riferimento all’APE e all’ACE. Ma cosa sono? Vediamone assieme il significato.

L’APE, Attestato di Prestazione Energetica, è un documento che ci permette di conoscere la prestazione energetica di un edificio, di un condominio o di unità immobiliare. Fornisce una sintesi delle caratteristiche energetiche di un’unità immobiliare, ne individua il consumo annuale di energia e ne stabilisce il livello di efficienza energetica attraverso l’identificazione di una classe energetica.

L’ACE, Attestato di Certificazione Energetica, è un documento che attesta la prestazione energetica dell’edificio ed eventuali parametri energetici caratteristici dello stesso.

In altre parole, l’APE è un documento più specifico e dettagliato rispetto all’ACE poiché, oltre a identificare i consumi legati all’aspetto energetico dell’immobile, ne individua la classe energetica e riporta tutte le indicazioni utili a migliorare i processi energetici dell’unità immobiliare. Per questo motivo l’ACE è stato definitivamente sostituito dall’APE nel 2013.

Normative di riferimento

L’ACE e l’APE sono dei documenti divenuti obbligatori nel tempo per la gestione energetica dell’immobile e fanno riferimento a delle direttive europee. In particolare, l’ACE ha recepito la direttiva europea 2002/91/CE, nell’ottobre 2005 con il D.Lgs 192/2005, con l’obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto sia delle condizioni locali e climatiche esterne, sia delle prescrizioni degli ambienti interni, considerando l’efficacia sotto il profilo dei costi. Tuttavia, dal 2013 la normativa è stata modificata e innovata in maniera rilevante e convertita con il D.L 63/2013. L’APE sostituisce l’ACE recependo la direttiva 2010/31/UE, entrata in vigore con il decreto-legge n.63 del 4 giugno 2013.

Differenze principali tra APE e ACE

Sia l’APE che l’ACE recepiscono una direttiva europea che ha come scopo principale quello di promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo sotto controllo il profilo dei costi. La differenza tra le due sta invece sull’applicazione delle disposizioni e sui requisiti minimi stabiliti.

Disposizioni dell’Attestato di Certificazione Energetica.

Si stabilisce con la direttiva europea 2002/91/CE che per redigere l’ACE si necessita:

  1. una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
  2. dei requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;
  3. dei requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;
  4. la certificazione energetica degli edifici;
  5. l’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli edifici;
  6. una perizia del complesso degli impianti termici dopo quindici anni dall’istallazione.

Disposizioni dell’Attestato di Prestazione Energetica.

Si stabilisce con la direttiva 2010/31/UE che per redigere l’APE si necessita tutto ciò che è stato descritto nella direttiva 2002/91/CE ma con l’aggiunta e modifica di alcuni punti. In particolare, i requisiti minimi (punto b e c) non si applicano solamente agli edifici di nuova costruzione o quelli di grandi dimensioni in ristrutturazione ma anche a unità abitative ed elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti e ai sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento. L’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici è associata all’obbligo di installare dei sistemi di controllo indipendenti per il monitoraggio e conteggio dei consumi per unità abitativa. Inoltre, a differenza dell’ACE, l’APE deve essere redatta da un certificatore energetico, che deve essere estraneo alla proprietà, alla progettazione ed alla realizzazione dell’immobile.

La funzione dell’attestato rimane sempre la stessa, ovvero, quella di svolgere il ruolo di “strumento di informazione” circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici. Tuttavia, con l’APE, oltre a introdurre nuovi requisiti minimi, si definisce una nuova funzione ovvero quello di fornire all’utente una classe energetica, che è il dato evidente dal quale si evince la prestazione dell’edificio, con la quale tutti i cittadini possono valutare, confrontare e scegliere l’edificio energeticamente più prestante. Infine, le raccomandazioni e consigli definite dal certificatore energetico permettono al proprietario, all’acquirente o al locatore di individuare gli interventi per poter migliorare la prestazione dell’edificio riducendone il consumo di energia primaria. Tali raccomandazioni sono inserite nella sezione “commenti” del documento.

L’importanza dell’APE

Con il DM 26 giugno 2015 l’Attestato di Prestazione Energetica è diventato obbligatorio per tutti gli edifici che comportino un “consumo energetico” (esclusi, pertanto, gli edifici il cui consumo energetico sia inesistente o del tutto irrilevante). L’obbligo di dotazione riguarda sia gli interi edifici che le singole unità immobiliari che li compongono e deve essere rilasciato nell’atto di nuove costruzioni, vendita o locazione ad un nuovo locatario. La redazione dell’APE conferisce all’edificio una certa importanza e visibilità in quanto grazie all’APE il mercato degli immobili può essere classificato in maniera oggettiva secondo le prestazioni energetiche dell’edificio e in base al rendimento energetico dello stesso. Ciò permette ai consumatori di valutare le prestazioni energetiche degli edifici rapidamente e di confrontarli secondo un bilancio costi/benefici.