Certificazione Energetica: Milano e Provincia | Monza e Brianza

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Diagnosi energetica
e contabilizzazione del calore

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Chi ha esigenza di diagnosi energetica?

Quali sono i vantaggi di fare una diagnosi energetica?

Che differenze ci sono tra un certificato energetico ed una diagnosi energetica?

Si sente sempre più parlare molto di diagnosi energetica, sia associate a grandi imprese che ad imprese energivore tuttavia ormai è diventato un tema caldo spesso associato anche alla contabilizzazione del calore che invece riguarda più i condomini. Sicuramente per chi volesse aggiornamenti e chiarimenti sulle Diagnosi energetiche vi consigliamo la consultazione di questo link. Per quanto sia una materia complessa per descriverla potremmo dire che si tratta di un “energy audit”, ovvero di un “professional energy assessments” volta a comprendere l’attuale situazione energetica al termine del quale possono essere proposti da professionisti certificati gli interventi migliorativi più idonei che se applicati garantiranno un minor consumo di energia. All’interno dunque di un contesto condominiale, potremmo vederla come un’opportunità per risparmiare denaro e migliorare il comfort della vostra casa a fronte di un investimento iniziale.

La diagnosi energetica include analisi, giudizio e proposta di intervento.

Inizialmente dunque l’esperto EGE che prende in carico il lavoro, individuerà i problemi energetici di un edificio che creano alti consumi e basso comfort abitativo e successivamente propone gli interventi migliorativi per la riqualificazione dell’edificio.

A differenza dunque di una certificazione energetica nasce dunque una nuova figura estremamente qualificata, EGE (Esperto in gestione dell’energia) certificati secondo la UNI CEI 11339.

In questo ci viene in aiuto il DECRETO LEGISLATIVO del 4 luglio 2014, n. 102 che recepisce la direttiva 2012/27/UE “Misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico” e a sua volta i chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 del MAGGIO 2015.

Nello specifico come emerge la diagnosi energetica non riguarda solo edifici residenziali (nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto
centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione); vi sono poi le Grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia di effettuare entro dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni la diagnosi energetiche come meglio descritto nel decreto legislativo e relativi chiarimenti precedentemente descritti.

Entro il 31 dicembre 2016, i condomini e le singole unità obbligatoriamente dovranno installare dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. L’obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione del calore ha unito entrambe le tematiche.

Emerge in modo chiaro come la diagnosi energetica consente di individuare l’inefficienza dell’impianto di riscaldamento ed altre criticità (ad esempio legate all’involucro) che influenzano negativamente la prestazione energetica dell’edificio.

Per questa ragione il professionista EGE incaricato dovrà effettuare una raccolta dati dei consumo, ripetuti sopralluoghi, analisi situazione energetica e identificazione aree di miglioramento.

Fino al 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche che riguardano le grandi imprese o le imprese energivore possono essere svolte da E.S.Co (Energy ServiceCompany), EGE (Esperto in gestione dell’energia) e Auditor energetici anche non certificati.

Dopo il 19 Luglio 2016 saranno invece ammesse solamente diagnosi energetiche provenienti da E.S.Co, EGE e Auditor energetici certificati secondo la relativa norma tecnica.

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